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La Fondazione Franco Fossati è stata costituita il 7 marzo 2007.
L'atto costitutivo è registrato a Milano (repertorio n. 65638, raccolta n. 11940).
Lo Statuto è stato aggiornato il 27 marzo 2026 per adeguarsi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

STATUTO
FONDAZIONE FRANCO FOSSATI ETS

Art. 1
GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCO FOSSATI".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE FRANCO FOSSATI ETS".


ART. 2
SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Monza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Indirizzo e pubblicizzato nelle forme di legge.


ART. 3
SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d) d.lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera f) d.lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lettera h d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d.lgs. 117/2017 (art. 5 comma 1 lettera i) d.lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

In particolare, la Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente per la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio artistico, materiale e immateriale, che ha contribuito alla formazione dell'immaginario collettivo e alla sua evoluzione e trasformazione nel corso del tempo e nei diversi Paesi, attraverso le più diverse forme di comunicazione e di espressione, operando in senso multimediale, valorizzando l'arte sequenziale, l'uso dell'immagine disegnata e animata, la letteratura popolare nelle sue forme scritte e illustrate, i mezzi di riproduzione e diffusione come la stampa, il cinema, la radio, la televisione e l'informatica.


ART. 4
ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.


ART. 5
PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari ad Euro 356.400 (trecentocinquantaseimilaquattrocento) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.

5.4 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

5.5 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

5.6 La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma precedente, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

5.7 Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.


ART. 6
ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio nanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.


ART. 7
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine ne dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Gestione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.


ART. 8
FONDATORE PROMOTORE E FONDATORI

8.1 Fondatore Promotore è Furio Fossati. Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

8.2 Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione, nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto.

Qualora il numero dei Fondatori sia inferiore a cinque, i Fondatori superstiti dovranno cooptare altri soggetti in sostituzione, con deliberazione comune adottata a maggioranza, in modo che in perpetuo il numero dei Fondatori sia possibilmente pari a cinque.


ART. 9
PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Gestione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Gestione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Gestione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.


ART. 10
DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 Il Fondatore Promotore ed i Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.


ART. 11
ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Gestione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.


ART. 12
CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, compresi da un minimo di tre ad un massimo di diciannove.

La composizione è la seguente:
a) il Fondatore Promotore, o persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, salvo rinuncia;
b) un membro in persona di ciascun Fondatore, salvo rinuncia;
c) fino a due membri nominati dal Fondatore Promotore;
d) fino a tre membri scelti e nominati tra i Partecipanti dai membri di cui sub a) e b).

I membri sub c) e d) del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla loro nomina;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare l'Organo di consulenza tecnico contabile;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;
- nominare, ove opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, durata della carica, compiti e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.6 Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.


ART. 13
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.2 Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del Fondatore Promotore e del Presidente della Fondazione.


ART. 14
ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Gestione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.


ART. 15
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


ART. 16
CONSIGLIO DI GESTIONE

16.1 Il Consiglio di Gestione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

La composizione sarà la seguente:
- il Presidente della Fondazione;
- il Fondatore promotore ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell'articolo 8;
- fino ad altri tre membri, nominati dal Consiglio d'Indirizzo, scegliendoli anche tra persone esterne alla Fondazione.

16.2 I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

16.3 Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

16.4 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.

16.5 In particolare provvede a:
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- nominare i direttori e i responsabili delle diverse attività e dei progetti della Fondazione, determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- proporre l'individuazione di eventuali nuove iniziative della Fondazione o modifiche delle esistenti.

16.6 Il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

16.7 Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.


ART. 17
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato tra i propri membri dal Consiglio d'Indirizzo, che presiede, ed è anche Presidente del Consiglio di Gestione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.2 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato.

17.3 In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, inoltre, può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

17.4 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.


ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.


ART. 19
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.


ART. 20
CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.